Certificazione corrispettivi: la conservazione del file riepilogativo non sostituisce i singoli documenti

 

In tema di certificazione dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una società che opera nel campo dei servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, ha negato la possibilità si sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile (Agenzia delle entrate, risposta 23 aprile 2024, n. 98).

L’articolo 22 del Decreto IVA individua le operazioni in relazione alle quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Tra le predette operazioni rientrano, tra l’altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito. In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato sostituito dall’emissione dei relativi titoli di viaggio.

Tali modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell’introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, il prestatore del servizio di trasporto, qualora il committente non faccia richiesta della fattura obbligatoria laddove si tratti di un soggetto passivo d’imposta o egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso, per la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale, dell’emissione dei biglietti.

I biglietti di trasporto, dunque, rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del D.M.17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione.

 

Riguardo al caso di specie, poi, l’Agenzia osserva come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano la previsione di una possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile.

In generale, dopo l’emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA.

Inoltre, anche se tale file riepilogativo potesse qualificarsi come un estratto informatico di ciascun biglietto elettronico, l’Agenzia ricorda che copie e gli estratti informatici, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale o se la conformità non è espressamente disconosciuta, restando fermo, se previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Ne deriva che laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistano disposizioni volte alla conservazione dei documenti inziali, la redazione/conservazione del file riepilogativo non può sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.

 

ISA: individuazione dei criteri di accesso al regime premiale per il 2023

 

L’Agenzia delle entrate ha provveduto all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127). 

L’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR n. 633/1972;

  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo l’Agenzia specifica che i benefici previsti con riferimento all’IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, dunque, vengono disciplinate per il periodo d’imposta 2023 le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.

 

Con riferimento al beneficio alla lettera a) vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera c) è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Riguardo al beneficio alla lettera d) è stabilito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Relativamente al beneficio di cui alla precedente lettera e), è disposto che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, per l’annualità di imposta 2023, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Contratti di sviluppo: apertura sportello semiconduttori

 

Il MIMIT ha comunicato l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, dedicato allo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 13 aprile 2024)

Alla misura sono destinate le risorse del Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1 del D.L. 1 n. 17/2022, che ha una dotazione di 3,292 miliardi di euro. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che presentino programmi industriali comprendenti progetti di investimento produttivo, per la tutela ambientale e, eventualmente, progetti di ricerca e sviluppo.

 

I progetti dovranno contribuire a uno degli obiettivi seguenti, o a entrambi:

  • sviluppo dell’industria nazionale dei semiconduttori, nelle diverse fasi che ne compongono il processo di produzione;

  • crescita e sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

In linea con la disciplina dei Contratti di sviluppo, i programmi devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro.

La misura agevolativa intende, pertanto, supportare specifici progetti in grado di introdurre in Italia capacità distintive nella fabbricazione dei semiconduttori o nella produzione di apparecchiature o componenti chiave per la filiera continentale, cogliendo le opportunità offerte dall’iniziativa dell’Unione. Nel caso di programmi di sviluppo oggetto di notifica, potranno essere riconosciute tempistiche realizzative maggiori rispetto a quelle stabilite dalla disciplina ordinaria dei Contratti di sviluppo.

 

Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni assumono la forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato, del contributo in conto interessi e del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).

 

Le imprese interessate devono presentare domanda in via telematica accedendo, a partire dal 30 aprile 2024, alla piattaforma predisposta da INVITALIA, che ne curerà l’istruttoria.

 

Incumulabilità dei crediti d’imposta “Mezzogiorno” e “ZES”: l’Agenzia delle entrate chiarisce

 

L’Agenzia delle entrate ha affermato l’impossibilità di fruire del credito d’imposta “Mezzogiorno” in aggiunta al credito d’imposta “ZES”, non costituendo tali crediti due distinte agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 17 aprile 2024, n. 94).

Per quanto riguarda il credito d’imposta “Mezzogiorno”, il comma 98 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 stabilisce che alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. 

 

Per quanto concerne, invece, il Credito d’imposta ZES, l’articolo 4 del D.L. n. 91/2017 prevede che al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione di una Zona economica speciale, geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.

L’articolo 5 del D.L. n. 91/2017 stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

 

In questo quadro normativo, la società interpellante chiede all’Agenzia delle entrate la possibilità di fruire, per i medesimi investimenti per i quali ha già beneficiato del Credito d’imposta Mezzogiorno, anche del Credito d’imposta ZES.

Al riguardo l’Agenzia rileva che per la disciplina del Credito d’imposta ZES il Legislatore prevede un mero rinvio al Credito d’imposta Mezzogiorno.

Pertanto, emerge che il Credito d’imposta ZES non può essere considerato un’agevolazione ”ulteriore” rispetto al Credito d’imposta Mezzogiorno che a quest’ultimo si ”aggiunge”, per i medesimi investimenti. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del Credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che le due misure di favore non possano tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

 

Depositario scritture contabili: nuovo modello per la comunicazione di cessazione dall’incarico

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 3-bis che prevede in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R., conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

 

La comunicazione, che potrà essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, dovrà essere preceduta dall’avviso al cliente depositante, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

 

Per consentire, dunque, la suddetta comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, l’Agenzia ha provveduto ad approvare il relativo modello, corredato di istruzioni, da inviare esclusivamente mediante procedura web, che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco, è rilasciata un’attestazione di cessazione recante la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate.