Fondo Altea: nuova Campagna familiari

 

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

8,00 euro per il coniuge/convivente;

6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

 

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

 

Malattia dei marittimi: comunicazione telematica

 

L’INPS annuncia che la certificazione medica di malattia per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi avverrà sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare (INPS, messaggio 15 settembre 2025, n. 2669).

L’INPS interviene in merito alla malattia dei marittimi e, in un’ottica di crescente semplificazione, supera le indicazioni fornite in precedenza con il messaggio n. 610/2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.  

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.

 

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

 

Per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), permane invece l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo, come anche per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave, ugualmente obbligati a esibire la documentazione equivalente. 

 

Il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione è stato realizzato in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.

 

Gli obblighi contributivi dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc

 

Illustrati la durata, gli importi e la modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 125).

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato la disciplina dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc alla luce della Legge n. 240/20210. Il provvedimento in questione, infatti, aveva dapprima introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (contratti di ricerca), mentre in seguito l’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. n. 45/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In particolare, la circolare in argomento fornisce le indicazioni sugli obblighi contributivi connessi alle due tipologie contrattuali, specificando le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

– le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
– i diritti e i doveri relativi alla posizione;
– il trattamento economico e previdenziale.

Contratti di ricerca

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.  L’importo del singolo contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

– non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
– non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Tale tipologia non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post-doc

Questi contratti hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.

 

CCNL Metalmeccanica Industria: riparte il confronto per il rinnovo contrattuale

 

Al centro del confronto inquadramento, formazione continua e salute e sicurezza

Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso nota la ripresa del confronto per il rinnovo contrattuale con le Associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Infatti, proprio l’11 settembre scorso si è tenuto il primo incontro a livello di commissione, nel corso del quale si sono affrontati temi quali: formazione continua; inquadramento e salute e sicurezza, ponendo al centro delle richieste sindacali la piattaforma unitaria. Le OO.SS. hanno sottolineato come ci sia stata una volontà costruttiva da ambo le parti, con l’intento di migliorare ed ampliare le innovazioni contrattuali. 

Gli altri appuntamenti sono previsti per le giornate del 18 e del 25 settembre.