CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo

 

Previsti fondi per incrementi economici ai lavoratori

Il 22 ottobre si è svolto un nuovo incontro tra Aran e le Organizzazioni Sindacali per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

A tal proposito, l’ Aran ha presentato un bilancio delle risorse per il triennio 2022-2024 e una proiezione delle risorse stanziate per il 2025-2027 indicando un fondo per finanziare il riallineamento del trattamento economico così suddiviso: 50 milioni dal 2027 e ulteriori 50 milioni dal 2028 per i soli comuni.

Pertanto si prevede il seguente aumento, da integrare all’incremento medio a regime del triennio 2022-2024 pari a 141,90 euro:

45,06 euro  per l’anno 2025

90,11 euro per l’anno 2026

135,16 euro  per l’anno 2027.

L’Aran  ha previsto nella legge di bilancio un fondo  per integrare il trattamento economico dei dipendenti comunali che:

 – prevede risorse per definire ricostituire l’indennità di comparto;

– non si applica a tutto il comparto escludendo regioni, province, unioni comunali, camere di commercio, ASP

– decorre dal 2027 ed è a disposizione del contratto 2025-2027 e non 2022-2024.

 

Fondi di garanzia: esteso agli avvocati il servizio di trasmissione delle domande di intervento

 

Dal 23 ottobre 2025 l’invio è possibile anche a tali profili (INPS, messaggio 22 ottobre 2025, n. 3144).

Il servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare è esteso da oggi anche agli avvocati. Inizialmente, infatti, il servizio era riservato ai cittadini e successivamente agli istituti di patronato.

Tuttavia, l’Istituto segnala anche che al fine di consentire a tale categoria di utenti di prendere gradualmente dimestichezza con il nuovo servizio di presentazione della domanda, sino al 30 novembre 2025, è comunque possibile utilizzare anche la procedura attualmente in uso.

In occasione del primo accesso al servizio in argomento viene chiesto: l’indirizzo dello studio legale, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il recapito telefonico, come registrati presso l’Albo di riferimento. Tali dati sono utilizzati per le comunicazioni relative alla domanda. In caso di variazione, i medesimi dati possono essere aggiornati utilizzando la specifica sezione “Gestione contatti”.

Per le funzionalità del nuovo servizio di inoltro delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare, l’INPS rinvia al precedente messaggio n. 4429/2024.

 

 

CCNL Vetro, Lampade e Display: approvata la piattaforma rivendicativa con aumenti pari a 235,00 euro

 

La piattaforma sindacale prevede incrementi retributivi, aumento del contributo welfare e novità normative

Il 22 ottobre 2025 è stato diramato un comunicato stampa da parte delle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil mediante il quale hanno reso noto che è stata varata la piattaforma rivendicativa di rinnovo del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il rinnovo riguarda quasi 28mila dipendenti del settore vetraio. Il prossimo passo sarà quello di inviare il documento alla parte datoriale di Assovetro, al fine di iniziare le trattative.
Dal punto di vista economico, per il triennio 2026-2028, è stato stabilito un aumento salariale medio complessivo (Tec) pari a 235,00 euro al livello D1. Prevista anche l’introduzione di maggiorazioni di turno, del premio speciale e di produzione. Per quanto concerne il welfare contrattuale, le Sigle hanno proposto di potenziare il Fondo di assistenza sanitaria Fasie, con l’introduzione di un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita. Inoltre, è stato chiesto anche un aumento del contributo da parte del datore di lavoro al Fondo di previdenza integrativa Fonchim e al Fasie.
Dal punto di vista normativo, sono state affrontate le tematiche relative alla classificazione del personale e alla riduzione dell’orario di lavoro. Inoltre, sul tema salute e sicurezza diventa necessaria la creazione del registro dei mancati infortuni, oltre all’introduzione di più ore di permesso per RLS/RLSSA. Mentre, sulla formazione è importante rendere effettivo il libretto formativo.
Previsti, inoltre, miglioramenti in materia di contratti a termine, somministrazione, stagionalità, turni, orario di lavoro, ferie, permessi studio, sindacali e premi. 

 

CCNL Abbigliamento Artigianato PMI: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi

 

Previsti incrementi retributivi per i diversi settori, con l’erogazione di Una Tantum pari a 850,00 euro per il settore Moda; di 1.040,00 per Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani hanno siglato l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL Abbigliamento Artigianato PMI, scaduto il 31 dicembre 2022. Le Sigle, mediante comunicato stampa congiunto del 21 ottobre scorso, hanno reso noti gli aumenti retributivi disposti dall’accordo e che riguardano i 249 addetti del settore PMI tessile e i 49 addetti del settore chimico. Il rinnovo ha vigenza fino al 31 dicembre 2026.
Per quanto riguarda la parte economica, gli aumenti vengono suddivisi sulla base dei settori di riferimento. Nella fattispecie, sono previsti incrementi pari a:
200,00 euro per il settore Moda, erogati in 3 tranche;
167,00 euro per il settore Gomma-Plastica, erogati in 2 tranche;
191,00 euro per il settore Chimico, erogati in 3 tranche;
161,00 euro per il settore Ceramica, Vetro, Abrasivi, erogati in 2 tranche;
150,00 euro per il settore Terzo Fuoco, erogati in 3 tranche. 
Viene precisato, inoltre, che per il periodo di vacanza contrattuale è stata stabilita un’indennità Una Tantum pari a 850,00 euro per il comparto Moda; di 1.040,00 euro per il settore Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco.
Per quanto riguarda la parte normativa, al fine di evitare forme di dumping contrattuale, le OO.SS. e le Parti datoriali hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti dalle Parti. Inoltre, sono stati attuati interventi anche su: smart working e tempo determinato, individuando causali più calibrate rispetto al settore di riferimento. 
Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’ipotesi da parte dei lavoratori artigiani della piccola e media impresa. 

 

Genitori lavoratori in periodo protetto: convalida obbligatoria delle dimissioni anche se in prova

 

Necessario l’intervento di tutela da parte dell’Ispettorato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 13 ottobre 2025, n. 14744).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul tema delle dimissioni presentate durante il periodo di prova dalla donna in gravidanza o dai genitori lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino, in particolare, in relazione alla necessità della convalida.

 

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa per opera della cosiddetta Riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

La predetta convalida rappresenta, dunque, un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.

 

A tale conclusione il Ministero perviene sulla base del dato letterale dell’articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo – ove non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova -, nonché per la necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela.
Infatti, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.