Nuove tariffe per impianti fotovoltaici: Decreto Ministero Sviluppo EconomicoCon Decreto 5 agosto 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2010, n. 197, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito nuove tariffe incentivanti per l'utilizzo di impianti fotovoltaici.Tra le innovazioni apportate, si segnala che:a partire dal 1° gennaio, si prevede l'applicazione di una tariffa agevolata da 0,37 a 0,44 euro/kwh per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;una tariffa variabile da 0,28 a 0,37 euro/kwh per gli impianti 'a concentrazione'.Nel provvedimento sono inoltre raffrontate le tariffe differenziate a seconda che gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2010, oppure entro il 30/4/2011, 31/8/2011, o 31/12/2011.
Istituzione di codici tributo: Risoluzioni delle EntrateCon Risoluzioni 18 agosto 2010, nn. 84 e 85 l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per l'indicazione nel Mod. F24:degli interessi dovuti sul recupero rateale dell'IVA forfettaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti;dei bonus erogati per attività cinematografiche, ai sensi della Legge n. 244/2007.I nuovi codici tributo sono i seguenti:'9713' denominato 'Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di recupero dell'IVA forfetaria connessa all'imposta sugli intrattenimenti" (Risoluzione 18/08/2010 n. 84);'6826' denominato 'Credito d'imposta per gli apporti in denaro a favore della produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell'art. 2, DM 21/1/2010, in attuazione dell'art. 1, commi 325 e 327, lett. b) n. 3 e lett. c). n. 2, L. 244/07'; (Risoluzione 18/08/2010 n. 85);'6827' denominato 'Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica, ai sensi dell'art. 4, DM 21/1/2010, in attuazione dell'art. 1, comma 327, lett. b) nn. 1 e 2, L. 244/07'; (Risoluzione 18/08/2010 n. 85);'6828' denominato 'Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, ai sensi dell'art. 2, DM 21/1/2010, in attuazione dell'art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/07'; (Risoluzione 18/08/2010 n. 85).
Agevolazioni prima casa solo se l'immobile è 'assolutamente inidoneo': RisoluzioneCon Risoluzione 20 agosto 2010, n. 86, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa nel caso di possesso di un immobile da parte del contribuente interessato, solo nell'ipotesi in cui l'immobile posseduto sia 'assolutamente inidoneo' alle esigenze del nucleo familiare.Nel caso in esame, è stata negata la piena applicabilità delle agevolazioni ad un contribuente in regime di comunione legale dei beni, che prima del matrimonio aveva acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni prima casa e che, in considerazione del fatto che lo stesso non era più idoneo alle esigenze famigliari, richiedeva di beneficiare delle agevolazioni sull'acquisto di un nuovo immobile.L'Agenzia afferma che, nel caso in esame, non è riscontrabile 'un'ipotesi di assoluta inidoneità'. Tuttavia, i benefici prima casa sono ammessi sul 50% del nuovo acquisto, ovvero sulla quota che diverrà proprietà dell'altro coniuge, in possesso dei requisiti richiesti.
L'obbligo di reintegrazione vale anche per le aziende oggetto di fusioneIn tema di reintegrazione la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19000 del 2 settembre 2010, ha chiarito che nel caso in cui il giudice disponga la reintegrazione del dipendente illegittimamente licenziato, la stessa opererà anche qualora l'azienda sia stata nel frattempo oggetto di fusione.Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la fusione mediante incorporazione non determina automaticamente l'estinzione dell'incorporata, essendo necessario operare una verifica caso per caso.
Tessera di riconoscimento nei cantieri: nuove informazioni dal 7 settembreLa Legge n. 136 del 13 agosto 2010, contenente il piano straordinario antimafia, integra alcune disposizioni del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008, prevedendo l'inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento della quale i datori di lavoro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, devono munire lavoratori subordinati e autonomi. In particolare, dal prossimo 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere inserito:per i lavoratori subordinati, la data di assunzione, nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;per i lavoratori autonomi, l'indicazione del committente.