Domanda per l’AUU: l’implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite

 

Il servizio consente al genitore superstite non dichiarato di subentrare nell’istanza monogenitoriale originaria decaduta (INPS. messaggio 6 giugno, n. 1796).

L’INPS ha implementato il servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda monogenitoriale originaria decaduta di Assegno unico e universale (AUU), a seguito del decesso del richiedente.

In sostanza, nella fase di presentazione della domanda di AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato l’accordo sul premio di produttività

 



Definito il premio aziendale per l’anno 2025


Il 5 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin l’accordo relativo al premio di produttività 2025.


Le Parti hanno, infatti, stabilito che al personale delle Aree Professionali ed ai quadri Direttivi dell’Agenzia delle Entrate viene corrisposto con le competenze del mese di giugno 2026  per l’anno 2025 il premio di produttività.


Viene, inoltre, specificato che l’erogazione del premio tiene in considerazione:


– somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;


– consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2025).


Viene specificato che l’erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2025.


Di seguito gli importi.








































Livello Importo
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

 

Metasalute: è attivo il piano prevenzione dermatologica

 

Prevista la prestazione aggiuntiva di rimborso pari a 50,00 euro per una visita dermatologica 

Il Fondo Metasalute, il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, ha previsto che dal 4 giugno verrà attivata, nell’ambito dei Progetti Speciali, una nuova modalità di accesso alla prevenzione dermatologica.

Gli assistiti potranno scegliere  una struttura sanitaria presso cui effettuare la visita dermatologica per la prevenzione dei tumori della pelle e richiedere al Fondo un rimborso fino a 50,00 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

A tal proposito è necessaria la prescrizione medica con indicazione della visita per controllo dei nei (o il referto della visita da cui si evinca la finalità preventiva) e il documento di spesa/fattura.

Le richieste di rimborso potranno essere presentate fino al 28 febbraio 2026,  tramite l’area riservata del sito www.fondometasalute.it.

 

CCNL Trasporto Aereo: siglato il rinnovo per i gestori aeroportuali

 



Con il rinnovo sono previsti aumenti retributivi già a partire dal 1° luglio 2025


Il 4 giugno 2025 Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno siglato il rinnovo contrattuale del Trasporto Aereo, per la parte relativa ai gestori aeroportuali; mentre la parte generale è stata sottoscritta il 7 febbraio 2025. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte normativa che per quella economica.


 


Il rinnovo prevede un aumento medio complessivo di oltre 400,00 euro a regime al 4° livello di Tec, di cui 210,00-240,00 euro di minimi tabellari. Gli aumenti sono previsti nelle seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027


Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.






















































































Livello Minimo attuale Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo 1.7.2027 Delta su minino attuale
1S 1.852,38 2.005,78 2.097,82 2.174,53 322,15
1 1.680,87  1.820,06 1.903,58 1.973,18 292,31
2A 1.536,79 1.664,05 1.740,42 1.804,05 267,26
2B 1.440,75 1.560,05 1.631,64 1.691,30 250,55
3 1.337,84 1.448,62 1.515,09 1.570,49 232,65
4 1.207,47 1.307,47 1.367,47 1.417,47 210,00
5 1.138,88 1.233,18 1.289,77 1.336,93 198,05
6 1.070,28 1.158,89 1.212,08 1.256,39 186,11
7 960,49 1.040,03 1.087,76 1.127,53 167,04
8 864,46 936,03 978,98 1.014,78 150,32
9 686,07  742,88 776,97 805,38 119,31

Inoltre, sono previsti circa 200,00 euro di indennità di presenza, sanità e previdenza integrativa, indennità festive e domenicali ed indennità per la manutenzione dei Dpi e per i giorni di ferie. È previsto anche lo sblocco degli scatti di anzianità e l’Una Tantum di 500,00 euro, da erogare nel mese di luglio 2025, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 che hanno prestato servizio nel periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.


 


Viene precisato nel comunicato delle OO.SS. che il rinnovo sarà sottoposto alla consultazione referendaria dei lavoratori. 

 

NASpI: nuovo requisito contributivo e relative istruzioni amministrative

 

Fornite indicazioni sulle novità legislative introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS. circolare 5 giugno 2025, n. 98).

Alla luce del nuovo requisito contributivo, intervenuto dal 1° gennaio 2025, richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e introdotto dall’articolo 1, comma 171 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative.

In particolare, l’articolo 1, comma 171 della Legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 3 del D,Lgs. n. 22/2015, inserendo al comma 1 la lettera c-bis) prevedendo che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Peraltro, la norma non incide invece sulla determinazione della misura e della durata dell’indennità in commento. A ogni modo, la disposizione in argomento esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Inoltre, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del computo delle 13 settimane richieste dal requisito di accesso alla NASpI, l’INPS precisa infine che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.