Lavoratori non comunitari: i flussi d’ingresso per il 2022

 

Pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2023 il decreto che determina le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

E’ stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Lo ha stabilito il decreto in oggetto recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

 

L’articolo 2 del citato decreto specifica che, all’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità

 

Nell’ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

Sempre all’interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

– per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

– per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

– per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Previste poi, all’interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

 

Intesa tra i ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per ampliare coperture INAIL agli studenti

 

I due dicasteri hanno annunciato l’ampliamento dei soggetti tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 gennaio 2023).

Un intervento specifico per allargare la platea dei soggetti soggetti tutelati contemplati dal D.P.R n. 1124/1965 che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola (docenti e studenti), è stato annunciato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso del secondo appuntamento del tavolo tecnico sulla sicurezza sul lavoro. Al momento, infatti, la disposizione normativa attuale limita sostanzialmente la tutela solo alle figure che “attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)”.

Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per gli studenti. 

Di conseguenza, attualmente, lo studente ha una tutela limitata solo a pochi e limitati rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La modifica normativa, che si intende inserire in uno dei prossimi decreti utili, invece, chiarisce definitivamente la portata della tutela assicurativa INAIL per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado che verrà a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere. Si amplia, inoltre, la tutela degli alunni e studenti in genere per tutti gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Si supererà, così, la limitazione alla tutela oggi prevista per le sole attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche ormai anacronistiche.

 

 

 

Fondo Sanimoda: rinnovato l’accordo con i partner UniSalute e Generali per gli anni 2023 e 2024

 

Salute, Sicurezza, Serenità e Semplicità per le Aziende e gli iscritti al Fondo

Continua la collaborazione per il biennio 2023-2024, tra il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda con UniSalute e Generali, per la gestione delle prestazioni sanitarie destinate al personale impiegato nell’industria della Moda aderente al Fondo, nonché ai loro familiari.
Tale scelta è stata avanzata al fine di garantire continuità, semplicità, serenità, ma soprattutto miglioramenti, nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie offerte dai Fondi a tutti gli iscritti, dipendenti, familiari e Aziende.
Questa collaborazione con UniSalute e Generali, iniziata nel 2018, garantisce infatti solidità e serietà per gli associati di Sanimoda.
Giova ricordare che, UniSalute, Compagnia del Gruppo Unipol, è considerata infatti, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di assistiti, circa 11 milioni di persone, gestendo prestazioni di oltre 50 Fondi Sanitari di Categoria. Da oltre 25 anni fornisce infatti, piani sanitari personalizzati con una vasta gamma di servizi per rispondere a tutte le esigenze di sanità integrativa. Generali invece, risulta essere il primo gruppo assicurativo in Italia e Leader europeo, produttore, fornitore e promotore della cultura del welfare, operando in tre direttrici: iniziative per i suoi 15mila dipendenti in Italia, soluzioni per le imprese assicurate e progetti per la diffusione e la promozione della cultura del welfare (Welfare Index Pmi).
Orbene, i piani sanitari proposti agli associati di Sanimoda integrano i servizi del Sistema Sanitario Nazionale ed offrono diversi vantaggi, tra cui: l’accesso a prestazioni mediche in tempi rapidi, con la possibilità di scegliere in autonomia se rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale o a medici e strutture private o convenzionate da UniSalute per Sanimoda; il risparmio sui costi delle prestazioni, poiché il pagamento delle spese è a carico parzialmente del Fondo Sanimoda; nonché, la possibilità di estendere specifiche coperture assicurative.
Inoltre da oggi vi è la possibilità, di scegliere la struttura a cui rivolgersi in modo più facile e immediato. Sanimoda infatti, ha colto l’occasione di questo rinnovo per fornire maggiori dettagli su alcune prestazioni e per rendere più semplici i meccanismi di rimborso.
Anche per le Aziende, tale Fondo offre numerosi vantaggi, perché, aderire ad un fondo sanitario integrativo è il primo modo per fare prevenzione. Invero, quando i lavoratori possono gestire la propria salute con facilità, lavorano con continuità e produttività, poiché la sanità integrativa, ha un alto valore sociale: il principio della mutualità autorizza tutti i dipendenti ad accedere alle cure, garantendo una capacità di spesa ben superiore a quanto la singola azienda versa per ognuno di loro.
Con il rinnovo della polizza sanitaria, Sanimoda prende pertanto un nuovo impegno, insieme alle Associazioni delle imprese della moda aderenti a Confindustria, ai sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con i 230mila lavoratori e familiari, e le 6mila aziende iscritte.
Le novità del rinnovo 2023-2024 sono anche un invito rivolto a tutte le Aziende del comparto Moda ancora non aderenti al Fondo di categoria, ad associarsi.

 

SanArti: aperte le iscrizioni per i familiari degli iscritti

 

Da quest’anno è possibile iscriversi al Fondo in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili, tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito

Sono aperte le iscrizioni a SanArti (Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato) dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane e loro familiari. Da quest’anno è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito.

 

Iscrizione
Possono iscriversi:
– titolari, soci e collaboratori;
– coniugi degli iscritti risultanti o meno nello stato di famiglia;
– convivente more uxorio risultante nello stato di famiglia;
– figli.
È obbligatorio iscrivere l’intero nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia in riferimento a questi componenti:
– coniuge o convivente more uxorio;
– figli fino a 18 anni compiuti. 
Non è obbligatorio, invece, iscrivere i familiari già coperti da altro Fondo/Ente di assistenza sanitaria integrativa, Cassa o Assicurazione. 
È possibile altresì iscrivere i figli fino ai 26 anni compiuti.

 

Quota
La quota prevista è pari:
25,00 euro al mese, per titolari, soci e collaboratori; 
10,00 euro al mese, per familiari fino a 18 anni; 
15,00 euro al mese, per familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni.
In caso di fallimento dell’addebito di una o più quote mensili il sistema provvede in automatico ad addebitare alla scadenza successiva gli importi relativi a tutte le mensilità precedenti mancanti. 
È possibile iscriversi in ogni momento dell’anno e le prestazioni decorrono superati i 3 mesi di carenza iniziale. Con il perfezionamento dell’iscrizione entro il 10° giorno del mese il primo mese di carenza è quello successivo. Con il perfezionamento dell’iscrizione oltre il 10° giorno, il primo mese di carenza è quello dopo il successivo. Ad esempio, iscrivendosi:
– dall’11 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023, la copertura parte da maggio 2023;
– dall’11 gennaio al 10 febbraio 2023, la copertura parte da giugno 2023.

Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio prossimo.

 

Whistleblowing: il Garante privacy esprime parere favorevole

 

Il Garante della privacy approva lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio a tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (Garante privacy, nota 24 gennaio 2023, n. 499).

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

 

La direttiva in questione, introduce uno statuto minimo di tutela, tale da uniformare le normative nazionali, tenendo conto che coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, esercitano il diritto alla libertà di espressione. Allo strumento del whistleblowing è, peraltro, assegnata la funzione di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

 

Il Garante della privacy, preso atto del recepimento, da parte del Governo, di tutte le indicazioni fornite dall’Autorità, ha dato parere favorevole in merito allo schema di decreto legislativo attuativo della citata direttiva europea.

 

Dall’ambito di applicazione del decreto sono escluse contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

 

La disciplina di tutela si applica a tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

 

Lo schema di decreto prescrive che il canale di segnalazione deve garantire la riservatezza assoluta del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione stessa (anche mediante il ricorso alla crittografia).

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell’articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare, invece, l’identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell’illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al segnalante.

 

Riguardo alle modalità delle segnalazioni, le stesse possono essere effettuate in forma scritta, anche con strumenti informatici, in forma orale, per telefono o attraverso sistemi di messagistica vocale, oppure mediante un incontro diretto. Le informazioni sulle procedure per effettuare il whistleblowing devono essere pubblicate nel sito internet del datore di lavoro in modo chiaro, visibile e accessibile.

 

In caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per l’interesse pubblico, con le stesse modalità e garanzie di riservatezza, è inoltre prevista la possibilità di effettuare la segnalazione su di un canale esterno, attivato presso l’ANAC.

 

Le segnalazioni possono essere conservate solo per il tempo necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale.