Ebinvip: “contributo non autosufficienza” fino a 600,00 euro

 

Il contributo è stabilito in 400,00 euro e, nel caso di assistenza prestata in favore di un figlio minore, viene elevato a 600,00 euro, erogabili una sola volta nel corso dell’anno di riferimento

L’Ebinvip, Ente Bilaterale della Vigilanza Privata, ha messo in campo le proprie risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100% o in possesso della L. n. 104/92 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado), con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente, attraverso l’erogazione di un contributo per la non autosufficienza.
Destinatari
a) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, L. n. 104/92, art. 3 co. 3, anche ricoverata a tempo pieno.
b) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con invalidità civile riconosciuta al 100%.
c) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, che si trovi in condizione di invalidità in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3 co. 3.
d) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, con invalidità riconosciuta al 100%.
Importo
Il contributo economico è stabilito in 400,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12). Qualora l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata a 600,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12).
Modalità di erogazione
Il contributo è concesso a fronte della presentazione di apposita domanda, da compilarsi esclusivamente attraverso il modulo presente sul sito www.ebinvip.it, da parte del lavoratore o della lavoratrice e previa presentazione della seguente documentazione:
1. copia della certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%;
2. copia della busta paga del dichiarante relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda;
3. informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679, sottoscritta per presa visione ed accettazione dal lavoratore dichiarante;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela ed i vincoli di affettività;
Il contributo è erogato da EBINVIP al lavoratore o alla lavoratrice, con contestuale comunicazione all’azienda che opera in qualità di sostituto di imposta.
Requisiti di accesso
a) Il contributo è riconosciuto in favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti da aziende in regola con i versamenti Co.As.Co. (art. 6, 7, 8 CCNL vigente);
b) la certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%, deve essere in corso di validità al momento della richiesta. 

 

Fondo Fasi: il modello contributivo del 2023

 

I contributi a carico del dirigente e dell’azienda per il 2023 previsti dal Fondo Fasi

Il Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, è un’Associazione di secondo grado che opera in base agli accordi contrattuali fra Confindustria e Federmanager ed è l’ente di riferimento nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, per tutti gli iscritti fin dalla nomina in ambito aziendale.
A partire dal 1°gennaio 2023, il Fasi ha confermato, in attuazione di quanto stabilito con delibera del 2018, la modifica del modello contributivo a carico di Dirigenti e Aziende, come segue:
–  Art. G:  1.600,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che aderisce esclusivamente al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio);
–  Art. G Maggiorato: 2.500,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che utilizza Fondi o forme di tutela, alternati al Fasi per l’assistenza di propri dirigenti in servizio);
–  Art F: 2.180,00 euro annui ( a carico Azienda per ogni dirigente iscritto);
–  Art. H: 1.120,00 euro annui (a carico del dirigente iscritto).

 

Ammortizzatori sociali 2023:  sostegno ai lavoratori delle aziende sequestrate

 

Tra gli interventi attivati per l’anno in corso c’è anche la proroga del trattamento per i dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

La circolare INPS in commento presenta tra gli ammortizzatori sociali attivi per il 2023 anche il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si tratta di un intervento prorogato dal comma 284 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) per il triennio 2021-2023. In effetti, l’ammortizzatore in questione era stato introdotto per il periodo 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018.

L’intervento di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 del decreto del 2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

L’INPS, infine, ricorda che le istruzioni procedurali in merito sono state illustrate con il messaggio n. 2679/2019.

 

 

Fondo Fasie: contributi 2023 per le Aziende e i lavoratori esercenti attività minerarie

 



Nuove erogazioni contributive al Fondo Fasie per gli iscritti esercenti attività minerarie


La Circolare Operativa n. 1/2023 Attività Minerarie, comunica, alle Aziende ed al personale dipendente, cui si applica il CCNL relativo al settore delle attività minerarie, le indicazioni circa gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento dei contributi da versare al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa Fasie per l’anno 2023, nonché, la prassi da seguire per una corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Di seguito, le quote contributive 2023.


 






Quota azienda
204,00 euro

 




























Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Opzione standard 84,00 euro 7,00 euro
Opzione standard

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 239,00 euro  19,91 euro

(19,99 euro a dicembre)

Opzione extra

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 649,00 euro 54,08 euro

(54,12 euro a dicembre)

 


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari alla somma di euro 204,00, versata per il singolo lavoratore iscritto al Fondo Fasie, viene corrisposta in rate mensili pari ad euro 17,00. In concomitanza, deve esser inviata una distinta di contribuzione con la specifica delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio di questa, portando al prolungamento dei tempi di controllo e di gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Si da inoltre atto della possibilità, da parte dell’Azienda, di corrispondere in un’unica soluzione, ad inizio anno, il contributo a Fasie, previa comunicazione al medesimo.


Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota, che per la quota relativa ai propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser versato al Fondo stesso, su base mensile, ed entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Contestualmente, deve inviarsi la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Anche in questo caso, il mancato invio della distinta, portando all’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

 

Fondo Fasie: aggiornamento delle quote contributive 2023 per gli iscritti al Fondo

 



Previste nuove contribuzioni al Fondo Fiase per le Aziende ed i dipendenti del settore Gas-Acqua


La Circolare n. 1/2023 Gas Acqua, indirizzata alle Aziende che applicano il CCNL dell’ambito di cui all’oggetto, comunica l’ammontare delle quote 2023 da versare al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le modalità contributive, le scadenze di versamento, e, più in generale, la prassi da seguire, per una più corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Le tariffe previste per l’anno 2023 sono così riassunte.


 






Quota azienda
130,00 euro

 
































Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Opzione base 139,00 euro 11,58 euro

(11,62 euro a dicembre)

Opzione standard 227,00 euro 18,91 euro

(18,99 euro a dicembre)

Opzione standard con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 377,00 euro 31,41 euro

31,49 euro a dicembre)

Opzione extra con iscrizione del/dei familiari 198,00 euro per ogni familiare

384,00 euro per ogni convivente

16,50 euro per ogni familiare

32,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 928,00 euro 77,33 euro

(77,37 euro a dicembre)

 


Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari ad euro 130,00, versato per ogni singolo dipendente iscritto a Fasie, è corrisposto in rate mensili di importo pari ad euro 10,00, mentre nei mesi di giugno e dicembre, si aggiunge un’ulteriore contribuzione di euro 5,00. Contestualmente al versamento, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area “Aziende” del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Deve però tenersi presente che, il mancato invio della distinta, comportando l’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe determinare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Da ultimo, è bene aggiungere che, le Imprese, possono altresì scegliere di versare il contributo a loro carico, anche in un’unica soluzione e ad inizio anno, previa comunicazione al Fondo Fasie.


Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota che per quella da versare per i propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser corrisposto a Fasie mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Al contempo, deve esser inviata una distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area “Aziende” del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio della predetta, può comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.