CCNL Noleggio Automezzi: sottoscritta l’ipotesi di accordo

 

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
– 130,00 euro sui minimi;
– 20,00 euro di incremento sui ticket;
– 14,00 euro di indennità di cassa;
– 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.

 

CCNL Calce gesso e fibrocemento, cemento – Industria: novità sull’orario di lavoro

 



Previste da gennaio 2023 nuove percentuali per lavoro a turni, lavoro straordinario e lavoro notturno e festivo 


A decorrere dal 1° gennaio 2023, vengono applicate le nuove percentuali, secondo la tipologia di lavoro svolto.
Di seguito le novità in materia di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.


 


Lavoro straordinario, notturno e festivo


 















































Lavoro  Operai Intermedi Impiegati
straordinario diurno 30% 30% 30%
notturno non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30%
straordinario notturno 60% 60% 75%
ordinario festivo 50% 50% 55%
straordinario festivo 60% 60% 75%
straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
ordinario festivo notturno 60% 60% 75%

Lavoro a turni


Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Al personale impiegato in detti turni periodici, è applicata sulla retribuzione concernente minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, una maggiorazione del:
a) 40% per le ore lavorate di notte;
b) 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2016;
c) 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2017;
d) 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica;
e) 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Tali maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.


Le percentuali di cui al punto e), vengono poi computate nella retribuzione, agli effetti della gratifica natalizia o 135 mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

 

CCNL Trasporto aereo: rinnovata sezione Servizi ATM

 



Incremento retributivo, Una Tantum e Superminimo tra le principali novità del rinnovo


In data 25 novembre 2022 è stato siglato tra Enav e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL-TA e UNICA il verbale di accordo relativo alla Parte specifica Servizi ATM-Sezioni Impianti strategici e Impianti a basso traffico.
Di seguito le novità più rilevanti.


Una Tantum
A complessiva e definitiva copertura economica dell’anno 2022, comprensiva del saldo dell’IPCA consuntivato per il periodo 2018-2021, sono previste delle quote economiche una tantum da suddividere per fasce di classe stipendiale e gruppi di categorie professionali da erogare a tutto il personale in servizio nel mese di corresponsione. Gli importi previsti per i Servizi ATM, riproporzionati sugli anni di riferimento 2020-2021-2022, verranno corrisposti considerando l’inquadramento individuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno interessato.


Minimi retributivi
I nuovi minimi saranno in vigore dal 1° gennaio 2023.
Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, saranno rivalutati secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.















































Livelli Minimi
1 738
2 923
3 1.107,00
4 1.329,00
5 1.550,00
6 1.771,00
7 1.994,00
8 2.215,00
9 2.362,00
10 2.512,00
11 2.657,00
12 2.805,00
13 2.952,00
Quadro 3.686,00

Scatto anomalo
A partire dal 1°gennaio 2023 entrerà in vigore lo scatto anomalo, formato da “scatto anomalo + IIS”, rivalutato a complessiva e definitiva copertura per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.















































Livello Importo
1 156
2 157
3 157
4 158
5 158
6 159
7 159
8 160
9 160
10 160
11 160
12 160
13 160
Quadro 160

Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, l’incremento dello scatto anomalo sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1° luglio 2025.


Superminimo professionale
Dal 1° gennaio 2023 il superminimo professionale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.


A titolo esemplificativo:











Tipo RO Cat Importo
IS H35 CTA 1.817,00

Dal 1°gennaio 2023 il superminimo professionale da ristrutturazione salariale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.


A titolo esemplificativo:











Tipo RO Cat Importo
IS H35 CTA 232,00

 

Tasso di dilazione e di differimento e sanzioni civili, la variazione da dicembre 2022

 

L’INPS rende nota la variazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 (INPS, circolare 16 dicembre 2022, n. 133). 

L’Istituto recepisce la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con cui la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.

 

Tale variazione produce effetti su un duplice fronte: 1) sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della Legge n. 388/2000. 

 

Interesse di dilazione e di differimento

 

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Sanzioni civili

 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge: anche in tale ipotesi – contemplata dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della citata legge – trova applicazione il tasso in misura del 8% annuo.

 

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della già citata Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

 

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

 

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di cui sopra detto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,50%.

 

Pertanto,  nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2,50% mentre, nell’ipotesi di evasione si applica il tasso del 4,50% (pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

 

Si ricorda che la riduzione delle sanzioni resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

 

 

Codice degli appalti, dal Consiglio dei Ministri via libera alla riforma

 

Via libera alla riforma del codice dei contratti pubblici. Dal 1° aprile 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 16 dicembre 2022).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 78/2022 che delega al Governo la materia. Tra le novità: la digitalizzazione dell’intero sistema dei contratti pubblici, in un’ottica di semplificazione, velocizzazione e sburocratizzazione, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli.

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.Lgs 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Di seguito alcune delle innovazioni introdotte illustrate dal comunicato di Palazzo Chigi.

La digitalizzazione: si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti e si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo. Il Codice verrà modificato prevedendo la riduzione dei termini per la progettazione; un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici appositamente dedicato all’esame dei progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, via i precedenti divieti: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

ll Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. 76/2020) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale, sia processuale.
Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

Reintrodotta la figura del General contractor, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. 

Partenariato pubblico-privato: si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Sul versante dell’esecuzione, l’appaltatore avrà facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza. ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione: ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.