La violazione dell’obbligo di comunicazione in ipotesi di apprendistato mascherato

 


L’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risulta integrata qualora la comunicazione eseguita sia riferita a un rapporto di apprendistato, non idonea, pertanto, a soddisfare l’obbligo di legge, ed avente carattere fuorviante, tale da indurre in errore rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato (Corte di Cassazione, Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20184).


Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza pronunciata su ricorso di una s.p.a. avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna della stessa al pagamento delle sanzioni amministrative comminate a seguito del disconoscimento, in sede ispettiva, dei contratti di apprendistato conclusi con alcuni lavoratori.


La Corte distrettuale aveva accertato, nel caso in esame, un rilevante e palese inadempimento da parte della società agli obblighi formativi propri dei contratti di apprendistato sottoscritti con i lavoratori di cui al verbale ispettivo, per l’assenza di attività formativa non solo teorica ma anche pratica, con conseguente qualificazione dei rapporti, sin dall’inizio, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Gli apprendisti, difatti, erano stati utilizzati fin dall’assunzione per attività di lavoro ordinaria, con espletamento di una normale prestazione di lavoro e con diritto alla piena retribuzione e contribuzione.
Dovevano, di conseguenza, ritenersi ricorrere la mancata consegna ai lavoratori della dichiarazione di assunzione prima dell’inizio dell’attività, nonché la mancata comunicazione al servizio competente dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato degli stessi dipendenti.
Secondo i giudici di merito, in particolare, l’ipotesi di omessa comunicazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato risultava integrata in quanto la comunicazione eseguita, riferita a un rapporto di apprendistato, non era idonea a soddisfare l’obbligo di legge, ed aveva anzi carattere fuorviante, tale da indurre in errore l’ufficio rispetto alla concreta natura del rapporto instaurato; le risultanze istruttorie, sul punto, avevano dimostrato l’esistenza di una deviazione tipologica, rispetto al rapporto di apprendistato, realizzata fin dall’assunzione e non in costanza di rapporto.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società.
Quest’ultima ha dedotto di avere tempestivamente ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti e che eventuali divergenze emerse rispetto alla tipologia contrattuale comunicata e pattuita tra le parti, ed accertate in costanza di rapporto, avrebbero potuto avere rilievo sotto il profilo contrattuale civilistico o contributivo, ma non erano idonee ad integrare la violazione dell’obbligo di comunicazione.


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, richiamando, altresì, il principio secondo cui la comunicazione dell’effettivo rapporto di lavoro instaurato deve ritenersi condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell’ambito del mercato del lavoro, e tutelare l’interesse del lavoratore.
Tale statuizione, in linea col il principio di effettività, non può subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo.

 

Prevenzione San.Arti agli artigiani iscritti per tutto il 2022

 

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, possono usufruire gratuitamente dei 4 Pacchetti di prevenzione, fino al 31 dicembre 2022.

Per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria San.Arti c’è la possibilità di usufruire di tutti i pacchetti di prevenzione previsti dal Piano sanitario, fino al 31 dicembre 2022, a scelta tra quelli proposti, ossia:
– prevenzione cardiovascolare
– prevenzione oncologica
– prevenzione dermatologica
– prevenzione oculistica
L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute e non è necessaria la prescrizione medica, richiesta solo per la mammografia.


Prevenzione Cardiovascolare


La prevenzione cardiovascolare comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e prevenzione cardiovascolare: azotemia, colesterolo totale e HDL, creatininemia, esame emocromocitometrico, glicemia, omocisteina, trigliceridi, VES e visita specialistica cardiologica
– prevenzione cardiovascolare specifica: ECG  da sforzo


Prevenzione Oncologica femminile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: Ca 125, esame emocromocitometrico, esami delle urine e VES


– prevenzione ginecologica: visita specialistica ginecologica e pap test


– prevenzione ginecologica specifica: ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale


– prevenzione senologica: visita senologica


– prevenzione senologica, dai 40 anni di età: esame mammografico bilaterale (occorre la prescrizione medica)

Prevenzione Oncologica maschile


Il pacchetto comprende questi sottopacchetti:
– esami ematici e delle urine: esame emocromocitometrico, VES, esami delle urine e dosaggio PSA (dai 40 anni di età)
– prevenzione oncologica specifica: visita specialistica urologica ed ecografia prostatico vescicale transrettale


Prevenzione Dermatologica


l pacchetto prevenzione dermatologica comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione dermatologica: visita specialistica dermatologica
– prevenzione dermatologica specifica: mappatura dei nei in epiluminescenza


Prevenzione Oculistica – Malattie Del Visus


Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende questi sottopacchetti:
– prevenzione oculistica: visita specialistica oculistica
– prevenzione oculistica specifica: campimetria, fotografia fundus oculi, tonometria con rilascio di certificazione.


 

Farmacie municipalizzate: raggunto l’accordo

 

Il 7 luglio 2022 è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.


 


L’accordo, che dovrà essere sottoposto all’approvazione delle rispettive assemblee ai fini dell’applicazione, prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024


Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.


Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.


In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio


dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi


Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi


Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.


Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.


Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.


 

Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza

 


L’Inps comunica che è stato modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) (messaggio dell’11 luglio 2022, n. 2766).


Per esporre il beneficio spettante in caso di assunzione effettuata a seguito di attività di intermediazione effettuata da parte di un’agenzia per il lavoro, i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare, a partire dal mese di agosto, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “RDCM”, avente il significato di “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L562”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”;
– con il codice “L563”, avente il significato di “Arretrati Esonero Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter mediazione”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).
L’agenzia per il lavoro recupera la parte di incentivo spettante valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L564”, avente il significato di “Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter”.

 

Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 

 



 


  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum


 


L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.