INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

 

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).


L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.


Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.


All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.

 

Scadenza termine quota contrattuale del CCNL Cemento Industria

 

 


Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale


 


L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato


Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.


Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.


Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario


Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni


presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11


IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

 

Precisazioni Inps sull’APE sociale

 


L’Inps ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 sull’APE sociale.

Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato differito al 31 dicembre 2022. Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, devono tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2022).
Dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della L. n. 604/1966, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Relativamente agli operai agricoli, non è più necessario, ai fini della decorrenza del beneficio, computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Ne consegue che, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non è necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.


A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat.  La definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente: gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat; i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività previste.
Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 24 mesi opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.


Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
– AP148, denominato ” Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234″;
– AP149, denominato “Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
– 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
– 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
– 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero (Circolare 25 maggio 2022, n. 62).

 

Tassazione e ritenuta per l’indennità da perdita di redditi da lavoro

 


Le indennità percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettate a tassazione separata e a ritenuta (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 maggio 2022, n. 16512).


La vicenda


La dipendente di un ente previdenziale, esclusa dal corso concorso per l’accesso alla dirigenza, otteneva dai giudici amministrativi l’annullamento dell’atto; il Consiglio di Stato, poi, in sede di ottemperanza, imponeva all’amministrazione di organizzare un nuovo corso concorso con la sua partecipazione, e, in caso di superamento del corso, di reintegrarla dal punto di vista giuridico; non essendo, invece, possibile la reintegrazione economica, i giudici amministrativi evidenziavano la necessità di un’autonoma azione risarcitoria sul punto.
All’esito positivo del corso concorso la dipendente adiva, dunque, nuovamente il T.A.R. regionale per ottenere il risarcimento dal danno derivante dal comportamento illecito dell’ente.
Il T.A.R., in accoglimento della domanda, condannava l’amministrazione a risarcirle il danno subito, consistente in un danno patrimoniale, pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito quale dirigente, ed un danno non patrimoniale, dovuto al mancato conseguimento del livello dirigenziale cui avrebbe avuto diritto e per l’alterazione della vicenda umana e professionale subita.


L’INPDAP versava tali somme, applicando, però, sulle stesse il regime fiscale per i redditi di lavoro dipendente, con le conseguenti ritenute.
La dipendente, a questo punto, chiedeva il rimborso delle somme ritenute a titolo di Irpef, a suo avviso indebitamente effettuate, in quanto aventi natura risarcitoria delle perdite subite e finalità di reintegrazione patrimoniale; impugnava il silenzio rifiuto dell’amministrazione e si vedeva riconosciute integralmente le proprie ragioni dalla competente Commissione tributaria provinciale.
La Commissione tributaria regionale, viceversa, accoglieva in parte l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza appellata in relazione alle ritenute sulle somme percepite a titolo di danno esistenziale, rigettando, invece, la domanda della contribuente per le ritenute operate sulle somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale.
La C.T.R. evidenziava, sul punto, che i proventi erogati a titolo di danno patrimoniale erano sostitutivi di reddito, e quindi soggetti a imposizione, mentre i proventi erogati a titolo di danno esistenziale costituivano danno emergente, per cui illegittima risultava la loro ripresa a tassazione.


Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la dipendente, sostenendo che gli importi dalla stessa percepiti, ritenuti dalla C.T.R. conseguiti in sostituzione di redditi, e quindi soggetti a imposizione, fossero, invece, stati riconosciuti come posta risarcitoria strettamente patrimoniale e che tali somme, aventi carattere di danno emergente per perdita di chance, non fossero assoggettabili ad imposizione.


La pronuncia della Cassazione


La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, riaffermando il principio secondo cui, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione, nel caso in cui siano volte a reintegrare un danno da mancata percezione di redditi, e quindi un lucro cessante, mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa, costituente danno emergente.
L’imposizione, dunque, è esclusa solo in caso di somme riconosciute a titolo di danno emergente, quali il danno morale, il danno all’immagine, nonchè il danno da perdita di chance.
Da tanto discende che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta.


Richiamando tali principi, i giudici hanno evidenziato che nel caso in argomento la C.T.R., distinguendo le poste risarcitorie riconosciute dal T.A.R., aveva correttamente ritenuto tassabili quelle volte a sostituire reddito perduto, costituente lucro cessante, e non soggette, invece, ad imposizione quelle volte a reintegrare una perdita immediatamente verificatasi nel patrimonio giuridico della contribuente, corrispondente al danno esistenziale.


La Corte ha, inoltre, sottolineato l’assoluta irrilevanza della circostanza che il T.A.R. avesse qualificato le predette somme come posta risarcitoria strettamente patrimoniale da fatto illecito, non essendo tale circostanza, da sola, idonea ad escludere l’assoggettabilità della somma ad imposizione, atteso che non è la natura risarcitoria della somma ad escluderne l’imponibilità ma la natura del pregiudizio risarcito, il quale, come ampiamente chiarito, rimane imponibile quando si tratti di perdita di redditi.

 

Somme corrisposte al legale non distrattario con delega all’incasso: esonero ritenuta d’acconto

 


Ai fini dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto, il legale non distrattario, con delega all’incasso, che percepisce direttamente dalla parte soccombente (sostituto d’imposta) le somme liquidate in sentenza a favore del proprio cliente a titolo di spese di giudizio, è tenuto a fornire la prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente del compenso professionale. (Agenzia delle Entrate – Risposta 20 maggio 2022, n. 286).

Sui compensi comunque denominati, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’area di applicazione della ritenuta comprende anche le remunerazioni di compensi per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore di un committente non esecutore del pagamento e che, pertanto, lo status di sostituto d’imposta è attribuito a chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se l’adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest’ultima, munito di un mandato all’incasso, la parte soccombente è esonerata dall’effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.
In altri termini, l’esibizione della copia della fattura emessa dal difensore “non distrattario” nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l’effetto di “ristorare” la parte vittoriosa dell’onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore. Tale presunzione, legittima l’esonero dall’applicazione della ritenuta su richiesta del professionista.
Tuttavia, considerato che la responsabilità per la violazione dell’obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte resta in capo al sostituto d’imposta, quest’ultimo, qualora ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, è legittimato a richiedere al legale ” non distrattario”, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all’incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell’avvenuto pagamento del compenso professionale.