Ebitemp: modalità adottate per l’Assegno Unico Universale

 

L’Ebitemp, ente bilaterale per il lavoro temporaneo, comunica l’adozione, in via transitoria del regolamento attuale delle prestazioni nonostante l’introduzione dell’Assegno Unico Universale

A fronte dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale a decorrere dal 1 marzo 2022, l’Ente comunica che continuerà ad adottare in via transitoria il regolamento attuale delle prestazioni (contributo per l’acquisto di libri e materiale didattico per figli o minori sotto tutela, contributo per l’acquisto di materiale informatico per dad figli per covid-19, invalidità al 100% e per le prestazioni della tutela sanitaria rivolte ai familiari a carico) in merito ai carichi fiscali dei figli indicando al/lla lavoratore/rice di prendere a riferimento per il 2022 la percentuale di detrazione per carichi di famiglia dichiarata al datore di lavoro per i mesi di gennaio/febbraio 2022.
L’ente, inoltre, ha comunicato che, in merito alle presentazione straordinarie legate all’emergenza Covid-19,  è stata raggiunta la soglia del 70% del plafond di spesa disponibile per le prestazioni Covid relative alla Tutela Sanitaria (Ricoveri ospedalieri per Covid-19; Riabilitazione respiratoria per Covid-19; Sussidio per casi isolamento/quarantena dovuti al Covid-19 non coperti da contratto e previdenza/assistenza).In virtù di tanto, quindi, comunica che non potrà garantire l’accoglimento di tutte le richieste pervenute in data successiva al 24/2/2022.
Resta in ogni caso fermo il principio secondo cui le istanze saranno evase nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle stesse.

 

Agricoltura: aliquote contributive INPS 2022

 



L’INPS rende note le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2022


Queste, le aliquote 2022 per le aziende che operano in agricoltura.


Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Per l’anno 2022, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,70%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi di cui alla legge n. 240/1984. Contributo NASpI
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza ed ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola


Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2022 è il seguente: € 49,91 x 6 /39 = € 7,68.


Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2022 per gli operai agricoli dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:









Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%


Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2022
Le agevolazioni per l’anno 2022, non hanno subito variazioni e sono infatti applicate a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:















Territori

Misura agevolazione

Aliquota applicata

Non svantaggiati 100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%


OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO


Generalità delle aziende agricole Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022


Operai a tempo indeterminato














































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,4300 0,4300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 46,7365 37,8965 8,84


Operai a tempo determinato









































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,4300 0,4300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300  
Totale 46,5365 37,6965 8,84


OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO


Aziende coltivatrici dirette Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022


Operai a tempo indeterminato


 














































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 45,2065 36,3665 8,84


Operai a tempo determinato









































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Totale 45,0065 36,1665 8,84


 


Cooperative agricole e Colono/Mezzadri Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022


Operai a tempo indeterminato


 














































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 – 0,0100 -0,0100  
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 46,7065 37,8665 8,84


Operai a tempo determinato









































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250  
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185  
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0100 -0,0100  
Totale 46,5065 37,6665 8,84


OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO Cooperative agricole Legge 240/1984 Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022


Operai a tempo indeterminato


 









































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro      
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*      
NASpI *      
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli*      
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari*      
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto 0,2000 0,2000  
Totale 29,2130 20,3730 8,84


Operai a tempo determinato









































































Totali e ripartizioni % sui salari


Voci contributive

Totale

A carico Azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100  
Assistenza infortuni sul lavoro*      
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*      
Disoccupazione 2,7500 2,7500  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000  
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000  
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830  
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300  
Assegni familiari 0,0100 0,0100  
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100  
Totale 33,2630 24,4230 8,84


* Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali.


Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (Circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).


AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO


DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022















Descrizione del territorio

Agevolazione

Dovuto

Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

 

INPS: on line la procedura per le domande asili nido 2022

 


28 febb 2022 È stata rilasciata la procedura per l’inserimento delle domande relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, per il 2022.


La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dall’affidatario del minore che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino a un massimo di 11, per le quali si intende ottenere il beneficio. Tale contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi, come ad esempio le ludoteche, gli spazi gioco, il prescuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate in procedura non oltre il 1° aprile 2023.
Per ogni mensilità prenotata in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, il genitore richiedente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura.
Il valore da inserire deve includere l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro.
La quota inserita non deve, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di IVA tenuto conto dell’esclusione delle spese scolastiche, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali, per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.
A ogni modo, si fa presente che l’importo dichiarato dall’utente non impegna l’Istituto all’erogazione del rimborso, ferma restando la possibilità di eseguire i controlli previsti in materia di autocertificazioni.
La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
La domanda deve essere presentata, corredata dalla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: portale webdell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home pagedel sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico); tramite gli Istituti di Patronato.
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e selezionando tra i risultati il Servizio “Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda”.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora intenda fruire del beneficio per più minori, sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Per i genitori/affidatari che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2021 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2021, è disponibile in procedura la domanda per il 2022 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente. La domanda per l’anno 2022 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per il 2022, inserendo eventualmente anche gli importi delle rate di asilo già versate, che comunque potranno essere aggiunti anche in una fase successiva.
È possibile, infine, inserire una domanda in cui il minore è in possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità giudiziaria o dagli enti comunali. In questo caso, tenuto conto che è impossibile reperire l’indicatore ISEE minorenni, si darà luogo al pagamento in misura minima.


Dal 2020, l’importo del contributo in base all’ISEE è il seguente: un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro; un massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro; un massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.
Il contributo massimo erogabile è determinato per ogni rata, nel caso di pagamento delle rette dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità.
In assenza dell’indicatore valido o qualora sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il contributo verrà erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE minorenni valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso verrà corrisposto l’importo maggiorato, sussistendone i requisiti, e non verranno disposti conguagli per le rate antecedenti.


 

Invalidità civile: nuove procedure per la gestione delle revisioni

 


L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.

L’Inps ha implementato, anche in quest’ambito, l’uso dello strumento tecnologico informatico a vantaggio dell’economicità e dell’efficienza del procedimento amministrativo.


Pertanto, il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione si sviluppa secondo le modalità di seguito descritte:


– quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria. È prevista infatti la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;


– in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;


– qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;


– in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato, sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico, il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;


– in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;


– tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

 

CCNL Metalmeccanica Artigianato Conflavoro: Accordo del 31/1/2022

 



Firmato il 31/1/2022, tra CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL, l’accordo integrativo e modificativo del CCNL Metalmeccanico Artigianato del 15/7/2020


Le Parti Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, firmatarie del CCNL Metalmeccanico Artigianato 15/7/2020, con validità dall’1/6/2021 al 31/7/2023, si sono incontrate il 31 gennaio 2022 e hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni alla normativa contrattuale vigente.
Pertanto con la firma del nuovo verbale di accordo, a decorrere dall’1/2/2022, hanno convenuto le seguenti integrazioni e variazioni al CCNL 15/7/2020:


Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Metalmeccanica ed installazione impianti viene così modificata:






































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.778,85 1.810,25 1.834,80
Secondo livello 1.655,15 1.684,35 1 707,20
Terzo livello 1.562,85 1.590,45 1.612,05
Quarto livello 1.502,80 1.529,35 1.550,10
Quinto livello 1.416,45 1.441,45 1.461,05
Sesto livello 1.364,25 1.388,35 1.407,20
Settimo livello 1.300,95 1.323,90 1.341,90


La Tabella per il Settore Orafi, Argentieri ed Affini viene così modificata:


 

































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.780,25 1.811,60 1.836,30
Secondo livello 1.658,60 1.687,80 1.710,85
Terzo livello 1.509,75 1.536,35 1.557,35
Quarto livello 1.419,95 1.444,95 1.464,70
Quinto livello 1.365,40 1.389,45 1.408,45
Sesto livello 1.294,60 1.317,35 1.335,40


La Tabella per il Settore Odontotecnica viene così modificata:


 

































Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Nuovi minimi dall’1/5/2022

Nuovi minimi dall’1/12/2022

Primo livello 1.670,70 1.701,70 1.721,65
Secondo livello 1.582,55 1.611,95 1.630,85
Terzo livello 1.430,55 1.457,10 1.474,20
Quarto livello 1.346,95 1.371,95 1 388,05
Quinto livello 1,290,00 1.313,95 1.329,35
Sesto livello 1.241,20 1.264,25 1.279,05


Campo di applicazione
Il campo di applicazione del CCNL, è integrato con il comparto “Settore del restauro artistico di beni culturali”, con l’introduzione della relativa classificazione del personale e tabella retributiva a decorrere dall’1/2/2022:


 


Tabella per il Settore restauro artistico di beni culturali



























Inquadramento retributivo

Nuovi minimi dall’1/2/2022

Quadro super (*) 2.458,50
Quadro 2.458,50
Primo livello 2.308,50
Secondo livello 1 775,60
Terzo livello 1.650,05
Quarto livello (**) 1.627,60
Quinto livello 1.525,60
Sesto livello 1 456,70


– (*) –
Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari a 50 € mensili
– (**) –
Al lavoratore tecnico del restauro senior inquadrato in tale livello viene riconosciuta un’indennità di ruolo strategico pari a 100 € mensili.


 


Apprendistato Professionalizzante
L’art. 55 del CCNL, viene integrato con la disciplina per il settore restauro artistico di beni culturali:
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
Progressione della retribuzione:



















































Inquadramento finale

I sem

II sem

III sem

IV sem

V sem

VI sem

VII sem

VIII sem

IV sem

X sem

Livello 2 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 100% 100%
Livello 3 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 4 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%
Livello 5 70% 70% 75% 78% 80% 85% 88% 92% 100% 100%


Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– Quadri e primo livello: 6 mesi;
– altri livelli: 3 mesi


Preavviso
Il periodo di preavviso viene così modificato ed integrato:




























Livello di inquadramento

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio tra 5 e 10 anni

Anzianità di servizio oltre i 10 anni

Quadro Super e Quadro 90 giorni 120 giorni 120 giorni
60 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
6° e 7° 7 giorni 10 giorni 20 giorni


Contratto a termine
Le Parti convengono che II limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi dì lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b. da imprese start-up innovative di cui all’art. 25 c. 2 e 3 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art.25 per le società già costituite;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs. n. 81/2015;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
g. punte di intensa attività;
h. incrementi di attività per commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
i. collocazione nel mercato di tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
j. esigenze di professionalità e specializzazioni non disponibili nell’organico per l’esecuzione di commesse particolari.
Le ipotesi di cui alle lettere g, h, i, j prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata massima di 6 mesi.


Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratore nelle singole unità produttive con solo un dipendente,