POSTE ITALIANE: lavoro agile

 

Siglato il 1/3/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo sul lavoro agile.

Con l’accordo in oggetto è stato  migliorato l’impianto normativo definito dalla precedente intesa del 18 dicembre 2020, anche in coerenza ai contenuti del Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021, sottoscritto in materia da Governo e Parti Sociali.
Qui di seguito le novità di rilievo:
– ampliata la platea dei fruitori, estesa alla totalità delle figure professionali coinvolte nel periodo pandemico, compresi i Responsabili di Struttura;
– confermato il modello di accesso misto, in grado di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro;
– istituito l’Osservatorio Paritetico di Monitoraggio, con il compito di seguire l’implementazione dell’accordo, soprattutto in riferimento a casistiche di rilevante impatto sul processo (ad esempio: incidenza delle trasformazioni tecnologiche sull’Istituto);
– confermato l’Istituto dell’Accomodamento Ragionevole, unitamente all’assistenza del Sindacato in favore dei lavoratori nella fase preliminare di sottoscrizione dell’Accordo Individuale.
Inoltre, l’Azienda si è resa disponibile ad individuare in un prossimo confronto misure di carattere economico, legate al Welfare Aziendale, che supportino dal punto di vista dei costi anche le attività di lavoro rese in Smart Working.


Le Parti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 CCNL 23/6/2021, confermano la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile all’interno degli ambiti organizzativi e per le figure professionali per le quali si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nell’ambito dell’Osservatorio di cui al quartultimo capoverso del presente accordo.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full time o part-time, ivi inclusi i Responsabili di Struttura tenendo conto della compatibilità dell’istituto rispetto all’attività lavorativa svolta. La concreta applicazione dell’istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento ai Responsabili, l’attivazione e il ricorso all’istituto terrà conto delle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare l’efficace coordinamento delle attività e risorse gestite.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui contenuto – coerente con le previsioni della presente Intesa – è riportato nel format allegato.
In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa, ferma restando la possibilità di avviare uno specifico confronto.
Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.
La sottoscrizione dell’accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all’invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell’assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante di una delle OO.SS. sottoscrittrici della presente Intesa che avrà indicato sull’applicativo medesimo. L’Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.
Il Lavoro Agile verrà concesso dall’Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.
In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’Azienda, il lavoratore riceverà via email l’accordo individuale di attivazione del Lavoro Agile, generato dal sistema; relativamente ai lavoratori che si siano avvalsi dell’assistenza sindacale, copia dell’accordo individuale sarà altresì inviata, per presa visione, all’Organizzazione Sindacale che ha fornito assistenza.
L’Azienda invierà mensilmente a ciascuna O.S. l’elenco dei propri iscritti per i quali sia stato attivato il Lavoro Agile.

 

Inps: chiarimenti sul riscatto dei periodi di lavori discontinui, stagionali e temporanei

 


Si forniscono precisazioni sul riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.


Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell’esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto (Messaggio Inps 28 febbraio 2022, n. 958).
Come chiarito dall’Inps, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame. In altri termini, l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Detto principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura ( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro ) sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Ciò premesso, con messaggio n. 30108/2007, l’Inps ha precisato che “solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento – può essere riscattato.” Detta previsione deve essere superata nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole, quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale, temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato
Il periodo di inattività ammesso a riscatto è solo quello che intercorra fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.
Il nuovo orientamento deve valere, pertanto, per tutte le domande e i ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.


I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. Il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.

 

Operai Agricoli Foggia: variata la tabella paga

 



Come previsto dal CIPL 9/8/2021 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia, con decorrenza 1/1/2022 varia la retribuzione prevista per il livello 2 dell’area 3.a


Come previsto dall’accordo 9/8/2021, agli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia, inquadrati nel livello 2 dell’area 3.a, si applica con decorrenza 1/1/2022, l’aumento del 2% previsto per tutti gli altri livelli a decorrere dall’1/8/2021.
Pertanto la tabella paga per gli OTD di Foggia, dall’1/1/2022 è la seguente














































































Area

Livello

Salario contrattuale (a)

3 elemento (b) (a x 30,44%)

Salario lordo (c) (a + b)

Trattenute previdenziali (d) (c x 8,84%)

Trattenute contrattuali (e) (c x 0,55%)

Netto (f) (c – d – e)

TFR (g) (a x 8,63%)

1.a 1 68,21 20,76 88,97 7,86 0,49 80,62 5,89
2 65,16 19,83 84,99 7,51 0,47 77,01 5,62
3 62,68 19,08 81,76 7,23 0,45 74,08 5,41
2.a 1 59,33 18,06 77,39 6,84 0,43 70,13 5,12
2 53,15 16,18 69,33 6,13 0,38 62,82 4,59
3 48,18 14,67 62,85 5,56 0,35 56,95 4,16
3.a 1 43,20 13,15 56,35 4,98 0,31 51,06 3,73
2 (2022) 37,57 11,43 49,00 4,33 0,27 44,40 3,24

 

Accertamento di incompatibilità all’esercizio della professione di commercialista

 


Con l’Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6299, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale da parte dei dottori commercialisti, spetta alla Cassa di previdenza l’autonomo potere di accertamento dell’esercizio della professione in situazione di incompatibilità, prescindendo da un eventuale decisione dell’Ordine professionale.

In tema di verifica dei requisiti per il legittimo esercizio della professione di dottore commercialista, la Corte di Cassazione ha affermato che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti (di seguito “Cassa”) è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità, ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. Tale autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali.
La potestà esclusiva del Consiglio dell’ordine in merito alla cancellazione per incompatibilità riguarda solo l’aspetto afferente l’esercizio della professione, mentre quella attribuita alla “Cassa” è finalizzata a verificare uno dei presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico e, segnatamente, quello riguardante l’avvenuto esercizio legittimo della professione; ove si ritenesse che il potere di cancellazione fosse di esclusiva attribuzione dei Consigli dell’Ordine, nei casi in cui sia già venuta meno l’iscrizione all’Ordine medesimo, sarebbe preclusa la possibilità di verificare il legittimo e continuativo esercizio della professione, requisito, questo che costituisce titolo non solo per l’iscrizione all’Albo ma anche alla “Cassa”.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che il potere della Cassa di verifica dell’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione in ambito previdenziale, deve ritenersi esteso anche al potere di verifica del legittimo esercizio della professione medesima anche sotto l’aspetto della valutazione dell’esistenza o meno di cause di incompatibilità altrimenti, si snaturerebbe la portata della norma che dispone la facoltà della Cassa di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Dunque, il potere di verifica spettante alla Cassa, riguardo alla legittima iscrizione alla gestione previdenziale di categoria, deve intendersi esteso anche alla verifica dell’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista.

 

Firmato il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

 

 


Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

Il contratto, la cui sfera di applicazione si allarga anche ai frantoi e alle aziende di coltivazioni idroponiche, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024, mentre quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 2022.
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 – 2022 del seguente importo:
a) con decorrenza 1° marzo 2022 di € 100,001;
b) con decorrenza 1° ottobre 2022 di € 75,00.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.480,00 con decorrenza 1° marzo 2022 e a € 4.555,00 con decorrenza 1° ottobre 2022.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.


TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa documentazione ove possibile, entro il mese in cui il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Dal 1° marzo 2022 sull’importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10 per cento a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.
Dal 1° marzo 2022 al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.


TFR
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro accantona presso l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) di cui all’art. 20, lett. A).


AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il For.Agri. – Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, viene alimentato dal contributo integrativo dello 0,30% della retribuzione dei dirigenti e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.


RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate. A decorrere dal 1° gennaio 2023 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 70,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.


CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro e i dirigenti agricoli sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo a titolo di assistenza contrattuale. La quota a carico del dirigente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria. Con separato accordo le Parti stabiliscono la misura e le quote della predetta contribuzione da destinare.