Cassa Edile Savona: contribuzione in vigore dall’1/1/2022

 



La Cassa Edile delle Provincia di Savona pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dal 1° gennaio 2022


I contributi da versare alla Cassa Edile di Savona, a decorrere dall’1/1/2022 sono i seguenti





















































Natura contributo

Totale

di cui a carico Impresa

di cui a carico operaio

APE 4,54% 4,54%
Cassa Edile 2,25% 1,875% 0,375%
Scuola Edile 1,00% 1,00%
Vestiario 0,30% 0,30%
QAC 2,44% 1,22% 1,22%
Fondo prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo di mutualità 0,30% 0,30%
Sanedil 0,60% 0,60%
Fondo incentivo all’occupazione giovanile 0,10% 0,10%
RLST (solo per imprese 15 dip. Senza RLS) 0,60% 0,60%

 

Riordino ammortizzatori sociali: chiarimenti dell’Inps

 


L’Inps pubblica la circolare esplicativa con le prime indicazioni riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, nonché chiarimenti in ordine all’esonero dal pagamento del contributo addizionale in favore delle aziende del settore turismo, ristorazione e intrattenimento per gli eventi di sospensione e/o riduzione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. (Circolare 01 febbraio 2022, n. 18).

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali si pone nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, con un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.
Le modifiche riguardanti la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 resta applicabile la disciplina previgente.


Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, per cui sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia. Inoltre, riguardo agli apprendisti viene previsto l’accesso ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e l’assoggettamento alle relative contribuzioni di finanziamento.


È ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda. In ordine al calcolo dell’anzianità restano applicabili i criteri previgenti.


E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto.


Riguardo alle modalità di erogazione dei trattamenti, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, viene previsto un termine specifico (entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione) per l’invio all’Inps dei dati necessari per il pagamento. Il mancato rispetto del termine, determina che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.


Con riferimento al computo dei dipendenti per la determinazione della “forza aziendale”, la norma recepisce le indicazioni già fornite dall’Istituto prevedendo che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In proposito l’Istituto ha chiarito che a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.


In merito alla compatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.


La Circolare Inps n. 18/2022 affronta, poi, nel dettaglio le disposizioni specifiche riguardanti i diversi trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA).


Infine, la suddetta Circolare chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori (Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e delle altre attività) appositamente individuati con i codici ATECO, previsto dal “decreto sostegni-ter”.
Per tali trattamenti si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga è, appunto, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Ai fini dell’accesso ai trattamenti, la domanda deve essere trasmessa secondo le consuete modalità, rispettando i termini ordinari e indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.

 

Prorogata la copertura sanitaria per i familiari al Fondo FASA

 

Prorogata, fino al 31/3/2022, la campagna di adesione 2022 per l’iscrizione dei familiari al Fondo di assistenza sanitaria degli Alimentaristi Fasa


In deroga a quanto stabilito precedentemente, i lavoratori potranno ancora estendere la copertura sanitaria ai propri familiari fino al 31/3/2022.
Per le modalità di adesione è possibile consultare INFORMATIVA BENEFICIARI ed a contattare l’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per eventuali comunicazioni riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o  eventuali chiarimenti riguardanti generazione di MAV. Il Fondo ricorda che non è necessario inoltrare copie dei documenti e di ricevuta pagamento MAV e che la conferma di avvenuta rendicontazione del pagamento sarà visibile dall’area riservata dell’Iscritto/a, sezione “Stato di famiglia”, con dicitura (PAGATO – anno 2022), posta a sinistra del nominativo del beneficiario interessato.
In merito alle comunicazioni al fondo riguardanti modifiche allo stato di famiglia e/o generazione di MAV devono essere inviate all’indirizzo e-mail anagrafica@fondofasa.it per permettere all’area competente di gestirle allegando copia di documenti di identità e tessere sanitarie/codici fiscali dei soggetti interessati in formato pdf della dimensione massima di 5MB. Una volta che il MAV viene rendicontato, nella sezione stato di famiglia dell’ Area Riservata ci sarà l’etichetta “Pagato” vicino ai Beneficiari.
Si ricorda, inoltre, che l’accordo di rinnovo del 31 luglio 2020, ha sancito che dal 1° gennaio 2022 l’importo del – finanziamento al Fondo FASA per la polizza sanitaria sarà pari a 17,50€ così suddivisa:
– CONTRIBUTO GESTIONE SANITARIA € 12,00
– CONTRIBUTO MATERNITA’ PATERNITA’ INTEGRATIVA € 3,50
– CONTRIBUTO GESTIONE E.B.S. € 2,00
Le imprese che non verseranno i contributi di cui sopra sono obbligate a garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità contrattuale e erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario mensile pari a 20 euro.


 

Cassa Edile di Pavia: nuova contribuzione dall’1/1/2022

 



La Cassa Edile della provincia di Pavia, pubblica le percentuali contributive in vigore dall’1/1/2022 – CCNL Industria / Artigianato


Tabella contributiva vigente dall’1/1/2022














































































Contributi

% A carico Impresa

% A carico Lavoratore

% Totale

1) Cassa Edile 1,875 0,375 2,250
2) APE 3,910 3,910
3) Esedil – Cpt Formazione Sicurezza 1,000 1,000
4) Fondo per la sicurezza e l’operatività RLST 0,200 0,200
5) Contributo indennità trasporto 1,250 1,250
6) Contributo D.P.I. 0,270 0,270
7) Contributo Carenza 0,250 0,250
8) Fondo Nazionale Prepensionamenti 0,200 0,200
9) Fondo Incentivo all’Occupazione 0,100 0,100
10) Fondo Sanitario Operai 0,600 0,600
11) Fondo Prevedi 0,100 0,100
12) Fondo di Sistema (Bonus premiale Impresa) 0,600 0,600
13) Quota territoriale di adesione contrattuale 0,883 0,883 1,766
14) Quota nazionale di adesione contrattuale 0,222 0,222 0,444
Totale contributi 11,46 1,48 12,94

 

Indicazioni operative per la pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

 

L’Inps recepisce il costante orientamento della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

In tal senso, nel caso di separazione, con o senza addebito, con riferimento al coniuge superstite, non si richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.
Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite.
Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.
Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. In tali casi non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
Con riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso.