Istruzioni operative Inail per la sospensione dei termini per le società sportive

 

Con Circolare INAIL n. 8/2022, sono state considerate le istruzioni operative sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Premesso che la legge n. 215/2021, ha previsto a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Ulteriori misure a sostegno delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono state disposte con la legge n. 234/2021 che sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 e dispone che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Seguono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della sospensione previsto dalla normativa richiamata.

A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

Dal 21 dicembre 2021, come “Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche” è stato disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Possono usufruire del rinvio le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato.
E’ stato stabilito che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Sul punto si evidenzia che non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadenti nel periodo di applicazione della sospensione previsto dalla norma in esame.


Pertanto, detto rinvio riguarda esclusivamente il versamento della rata mensile di dicembre 2021 delle rateazioni ordinarie che dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022.

B. Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti prevista dall’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata stabilita una ulteriore sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
Si fa presente che l’articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, aveva stabilito un’analoga sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 illustrata con la circolare Inail 11 febbraio 2021, n.7.
I soggetti beneficiari della sospensione devono necessariamente operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 che consente lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 ai sensi dell’articolo 28, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124:
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022.
Pertanto:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022;
2. le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione devono essere trasmesse dal 10 maggio 2022 al 30 maggio 2022 utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che sarà reso disponibile in www.inail.it – Servizi online -Denunce.
I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.
In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese a eccezione della rata in scadenza a dicembre 2022 che deve essere versata entro il 16 del mese.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.


I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione stabilita beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni.
Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 30 maggio 2022.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche per le quali non ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma in esame per l’applicazione della sospensione devono effettuare gli adempimenti e i versamenti regolarmente:
Pertanto, la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021, devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022, con modalità telematica.
Il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2022.

 

Artigianato: .prorogate le misure straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti-

 

Prorogate, fino al 31 marzo, le misure straordinarie Covid-19 per i lavoratori dell’artigianato iscritti al Fondo San.Arti.

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, il Fondo SAN.ARTI. ha deciso di prorogare le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022.
Seguono, in sintesi, le prestazioni comprese:
– INDENNITÀ PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL VIRUS:
In caso di ricovero dovuto a contagio dal virus COVID-19 è riconosciuta una indennità per ogni notte di degenza presso la struttura sanitaria, per un periodo non superiore a 50 giorni l’anno
– INDENNITÀ FORFETTARIA POST-RICOVERO:
In caso di ricovero per COVID-19 è riconosciuta una indennità forfettaria post ricovero o post ricovero in terapia intensiva, qualora la degenza abbia comportato la permanenza in terapia intensiva
– RIMBORSO DELLE FRANCHIGE:
Rimborso delle franchigie versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate fino al 31 marzo 2022 presso la rete di strutture convenzionate UniSalute
Il Fondo, inoltre, ricorda che, in caso di prescrizione dell’obbligo di isolamento domiciliare per avvenuto contagio dal virus COVID 19 entro il 30 giugno 2021, è ancora possibile richiedere un’indennità di € 30 al giorno per un periodo massimo di 10 giorni l’anno.


 

Regime Impatriati: dipendente in smart working in Italia con datore di lavoro estero

 


31GEN 2022 Il lavoratore rientrato in Italia potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working in Italia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 gennaio 2022, n. 55).

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante, cittadino italiano, riferisce di essere iscritto all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) dal 2012 e residente in un Paese dell’Unione Europea dal 2018, quando ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente, rivestendo il ruolo di quadro/dirigente come “Chief Strategy Marketing and M&A Officer”. Tale posizione è stata mantenuta fino a giugno 2021.
A partire dal mese di luglio 2021, il medesimo datore di lavoro ha comunicato all’Istante la promozione al ruolo di livello quadro/dirigente di “Franchise Director SSP and PEN”.
Successivamente, l’Istante ha manifestato al proprio datore di lavoro la volontà di trasferirsi a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente, ed ottenendo l’autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità a venire.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i redditi di lavoro dipendente ivi prodotti a partire dall’anno di imposta 2022, con l’eventuale possibilità di fruire della suddetta agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta, laddove siano integrati i requisiti ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 16.
Con specifico riferimento al datore di lavoro non residente, la normativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, il lavoratore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 – come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità “smart working” a decorrere dal periodo d’imposta 2022, a condizione che trasferirà la residenza fiscale in Italia.
Qualora il lavoratore dovesse acquisire in futuro anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma potrà, altresì, fruire dell’estensione temporale del beneficio fiscale in esame ad ulteriori cinque periodi di imposta, secondo quanto previsto dal comma 3- bis del succitato articolo 16.


 

Edilizia Artigianato Marche: accordo per la determinazione dell’E.V.R.

 



Firmato il 24/1/2022, tra ANAEPA – Confartigianato Imprese delle Marche, CNA Costruzioni delle Marche, FIAE Casartigiani delle Marche, CLAAI delle Marche e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL regionale, l’accordo per la determinazione dell’EVR per l’anno 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche


Le Parti firmatarie dell’accordo del 24/1/2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini delle Marche, sulla base della verifica congiunta effettuata sui dati relativi al periodo di riferimento previsto dal CCRL di settore e verificato tutti 5 gli indicatori risultano positivi, hanno provveduto a determinare il valore dell’Elemento Variabile Retributivo (EVR) che sarà corrisposto per il periodo 1/1/2022 – 31/12/2022, secondo la tabella di seguito riportate:
























Livello

EVR dal 1/1/2022

7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45

 

Credito Cooperativo: integrazione al Protocollo misure sicurezza covid-19

 

Siglato il 28/1/2022, tra la FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la UGL CREDITO, la UILCA, il verbale di integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7/5/2020 in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo.

Le parti convengono che le misure di seguito condivise si intendono vigenti ed operative a decorrere dall’1/2/2022 e sino al 31/3/2022.
Le parti, ferma l’applicazione delle misure previste nel Protocollo 7/5/2020, ne ribadiscono l’importanza, con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento interpersonale, dell’adeguata pulizia e sanificazione dei locali, dell’uso del gel igienizzante e delle mascherine.
A tale riguardo, le Aziende mettono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori le mascherine di tipo FFP2, con priorità per le figure a contatto con il pubblico qualora si verifichino in questa fase di avvio difficoltà di approvvigionamento o distribuzione delle stesse.
Il ricorso al lavoro agile nella Categoria continua a costituire, nell’attuale fase, un modulabile strumento di prevenzione, idoneo a concorrere al contenimento del numero di presenze in contemporanea nei luoghi di lavoro, ferma in ogni caso l’esigenza di salvaguardare l’operatività dei servizi, anche con particolare riferimento all’apertura delle filiali. Inteso che il ricorso al lavoro agile è a tutela della salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori, in particolare di quelli fragili.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 7/1/2022, n. 1 ed al DPCM 21/1/2022, che prevedono l’obbligo per la clientela di possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per accedere anche ai servizi bancari e finanziari, le Parti hanno approfondito i connessi profili applicativi ed hanno individuato le seguenti specifiche misure che decorrono dall’1/2/2022:
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà alla clientela attraverso i propri canali l’obbligo del possesso della certificazione verde dall’1/2/2022 per accedere ai servizi bancari e finanziari;
– ciascuna Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale – Cassa Raiffeisen comunicherà al personale le necessarie indicazioni circa le modalità adottate in coerenza delle previsioni di legge e dei chiarimenti del Governo per le verifiche del possesso della certificazione verde alla clientela per l’accesso ai servizi bancari e finanziari;
– la rilevazione delle certificazioni verdi Covid 19 può essere effettuata, anche a campione, attraverso dispositivi tecnici automatici (totem,…) o da personale esterno, ovvero da personale dell’Azienda, preferibilmente con strumenti messi a disposizione dalla stessa Azienda.
– nei confronti delle Lavoratrici/Lavoratori incaricati dei controlli, le banche terranno in considerazione l’impegno temporale per tale attività, ai fini dello svolgimento delle attività assegnate (esecutive, operative, commerciali, ecc.);
– quanto a situazioni di tensione, le banche forniranno al personale chiare e specifiche indicazioni per la loro gestione, compreso il pronto coinvolgimento delle forze dell’ordine, al fine di garantire massimo sostegno e tutela alle lavoratrici e ai lavoratori per porre in essere quanto necessario in piena sicurezza, nonché a tutela della clientela;
Fino al 28 febbraio, tenuto conto della prevista verifica, nelle zone “rosse”, l’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, fatte salve le esigenze della clientela stessa solo per operazioni di cassa non differibili.